ELABORAZIONE BUSTA PAGA PER COLF E BADANTI, BABY SITTER, AUTISTI, GIARDINIERI, DAME DI COMPAGNIA,

PROCEDURA PER FAMIGLIE - PRIVATI - STUDI PROFESSIONALI - SINDACATI - PATRONATI - CONSULENTI DEL LAVORO - COMMERCIALISTI

 

  Periodo di prova 
 

Il contratto nazionale di lavoro domestico prevede la possibilità di stabilire, a seguito di regolare assunzione, un periodo di prova regolarmente retribuito.

La durata del periodo di prova è conteggiato in ragione dei giorni di lavoro effettivamente prestati.

Sono pertanto escluse le giornate di riposo settimanale, i giorni festivi o eventuali giorni di malattia.

Durante il periodo di prova, ciascuna delle due parti, può recedere dal rapporto di lavoro in qualunque momento senza preavviso.

Alla fine del periodo di prova, il lavoratore, se confermato in servizio non potrà più essere licenziato senza preavviso e quindi si dovrà comunicare al dipendente, il previsto periodo di preavviso.

 

Dal 01-10-2020, il periodo di prova è il seguente:

-  livelli: D - D Super e tutti i lavoratori operanti in regime di convivenza indipendentemente dal livello di inquadramento, sono soggetti ad un periodo di prova di 30 giorni di lavoro effettivo;

- Per i restanti rapporti di lavoro, il periodo di prova è di 8 giorni di lavoro effettivo.

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Fino al 30-09-2020 il contratto nazionale di lavoro prevedeva:

-  livelli: A - A Super - B - B Super - C - C Super: 8 giorni di lavoro effettivo  

-  livelli: D - D Super: 30 giorni di lavoro effettivo